Tirocini Extracurriculari

23297654 sLa Genesis Consulting è autorizzata alla promozione e gestione di tirocini extracurriculari finalizzati all'orientamento ed all'inserimento nel mercato del lavoro (Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014).

 

NORMATIVA REGIONE PUGLIA

L.R. 10 novembre 2023, n. 26

Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari

 

Det. Dir. n.647 del 27 novembre 2023 

Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26. Nuova disciplina regionale dei tirocini extracurriculari.
Approvazione dei modelli di Convenzione, Progetto Formativo Individuale e di altra documentazione
necessaria all’attivazione e gestione dei tirocini extracurriculari, ed annullamento A.D. n. 644 del 23.11.2023

 
 

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI 

 
 

DESTINATARI

I tirocini formativi di orientamento, nonchè quelli di inserimento e reinserimento lavorativo, sono rivolti a soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all'obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente.

I tirocini extracurriculari sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 1 DLgs 15 aprile 2005, n. 76) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che appartengano a una delle categorie di seguito riportate:

  1. persone in stato di disoccupazione 
  2. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
  3. lavoratori a rischio di disoccupazione 
  4. persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al Dlgs 8 aprile 2003, n. 66;
  5. persone svantaggiate (legge n.381/1991)
  6. richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea;
  7. titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità, atti di particolare valore civile, e per “casi speciali” di protezione sociale, violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo ai sensi del DLgs n.286/1998
  8. vittime di tratta ai sensi del DLgs n.24/2014
  9. persone disabili (egge n.68/1999)
  10. persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e/o riabilitazione (Linee guida approvate in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015
  11. persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo 
 
 

SOGGETTI OSPITANTI

Possono ospitare tirocini:

-  tutti i datori di lavoro pubblici e privati

-  i liberi professionisti

-  i piccoli imprenditori anche senza dipendenti

 

Tutti i Soggetti Ospitanti devono avere sede operativa nel territorio della Regione Puglia.

 

I Soggetti Ospitanti i tirocini extracurriculari devono

  • essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs n°81/2008
  • essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n°68/1999
  • non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366)
 
 

box azienda per tirocini rev2

 

NUMEROSITA' DEI TIROCINANTI

box numero tirocini

Laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere, oppure sia un’impresa artigiana esercente una attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al RR n.3/2015, LR n.24/2013 e il tutor aziendale risulti in possesso della qualifica di Maestro Artigiano (LR n.26/2018, le due quote di cui alle lettere a) e b) sono incrementate di una unità (rispettivamente 2 e 3 tirocinanti)

 

CONTINGENTAMENTO

I soggetti ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento, nel caso in cui abbiano proceduto all’assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.

Nel caso di assunzione con contratti a tempo parziale, la riduzione dell’orario di lavoro non deve essere superiore al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:

1) Soggetti Ospitanti con max 20 dipendenti

  1. un tirocinio se è stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti
  2. due tirocini se è stato assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti.

 

2) Soggetti Ospitanti con oltre 20 dipendenti

  1. un tirocinio se è stato assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti
  2. due tirocini se è stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti
  3. tre tirocini se è stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti
  4. quattro tirocini se è stato assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti

 

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità (comma 1 art.1 Legge n°68/1999), quelli che si trovino in una condizione di svantaggio (Legge n°381/1991), nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

 

Il Soggetto Ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse.

 

DURATA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI

 

La durata dei tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, è sintetizzata nella tabella che segue 

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box durata tirocini

 
 

OBBLIGHI  

I Soggetti Ospitanti i tirocini extracurriculari devono

  • provvedere (direttamente o tramite il proprio Consulente del Lavoro) alla comunicazione della attivazione del tirocinio al Centro per l'Impiego territorialmente competente. La comunicazione obbligatoria è, altresì, dovuta nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso
  • provvedere alla informazione e formazione del tirocinante relativa agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs n°81/2008 nonché dei regolamenti aziendali laddove esistenti
  • assicurare il tirocinante presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • assicurare il tirocinante presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile contro terzi (RCT), anche per le eventuali attività svolte al di fuori dell'azienda.
  • erogare in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 600,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge (Art.10, comma 1, LR n.26/2023).

A carico della Genesis Consulting saranno:

  • La predisposizione di apposita convenzione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del Soggetto Ospitante
  • La predisposizione di un progetto formativo individuale, sottoscritto da Soggetto Ospitante, Tirocinante e GENESIS CONSULTING
  • Le comunicazioni previste per Legge all'Ispettorato per il Lavoro e all'INAIL competenti per territorio
 
 

 

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